PERIZIE MUSICALI

Informazioni generali
Il PERITO, o CONSULENTE TECNICO, è un professionista iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici (C.T.U.) di un Tribunale, avendo dimostrato una "speciale competenza" nel settore specifico, in questo caso la musica. Nella fattispecie, il nostro PERITO MUSICALE è il M° LUCA RUGGERO JACOVELLA, iscritto all'Albo C.T.U. del Tribunale Civile di Roma.
Il C.T.U. viene chiamato in genere dal giudice per svolgere una perizia giurata riguardante un aspetto tecnico (musicale) decisivo ai fini di determinare un esito in una causa fra due parti in lite fra loro. In questo caso si parla di "Consulenza Tecnica d'Ufficio".
Viceversa, il Consulente può essere chiamato anche da un privato (o società) che desidera presentare una perizia giurata allo scopo di dimostrare ed avvalorare le proprie ragioni e le proprie pretese all'interno di una controversia, o in seguito alla nomina di un C.T.U., o comunque anche per supportare una istanza stragiudiziale. È questa la "perizia di parte" o "Consulenza Tecnica di Parte - C.T.P".
I casi forse più frequenti sono le lesioni del diritto d'autore, fra cui i cosidetti "plagi". Quando cioè, si ritiene che un altro brano musicale, depositato alla SIAE successivamente da un altro autore, sia uguale o molto simile, o che comunque contenga evidenti assonanze di elementi musicali con il proprio brano considerato originale ed antecedente (tipi: plagio usurpazione o totale; parziale; camuffato, ..).
È utile citare un passo da "Contratti di diritto d'autore" di De Sanctis-Fabiani (pag.149 par.37): "L'utilizzazione, nell'opera, di brani, parti o intere opere altrui, senza consenso del titolare dei relativi diritti, si configura come contraffazione o come plagio. In questo secondo caso, l'abusiva utilizzazione del contenuto di un'opera altrui si accompagna ad una appropriazione della paternità intellettuale che si concreta nell'indicare il proprio nome come autore o, comunque, nel qualificarsi come autore dell'opera. L'utilizzazione abusiva di elementi creativi dell'opera altrui, con o senza appropriazione di paternità, può essere mascherata o camuffata".
In questo caso, il perito analizzerà i due brani in questione nelle loro versioni audibili (se possibile) e attraverso le partiture depositate in SIAE. Verranno presi in cosiderazione tutti i parametri del linguaggio musicale (melodia in primis, ma anche armonia, ritmo, arrangiamento, ecc..) per formulare una conclusione a sostegno dell'autore denunciante (se trattasi di "perizia di parte").
Sempre rimanendo nell'ambito del diritto morale d'autore, si possono verificare lesioni ed abusi da parte di chi disconosca la paternità intellettuale dell'opera tutelata. Sono da menzionare a proposito casi di deformazione, mutilazione, modificazione od ogni atto a danno dell'opera che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (come recita l'art. 20 della legge sul diritto d'autore-22/4/41 n.633).
Altri casi in cui si può richiedere una valutazione al perito musicale sono ad esempio le questioni di merito. Ipotizziamo un artista, assunto da un'impresa o da un ente, al quale viene rescisso il contratto con la motivazione di "scarso rendimento" o di "inabilità professionale" (anche attraverso la clausola di protesto, in contratto). L'artista, se ritiene infondato il fatto, può avvalersi di una perizia tecnica giurata, nel rivolgersi alla giustizia. Un'altra circostanza può essere rappresentata ad esempio da un hotel che, non soddisfatto riguardo il livello qualitativo del personale artistico fornito da un'mpresa di servizi, richiede un parere professionale al perito.
I casi comunque, sono molteplici e vari; il perito potrà in ogni modo esprimersi solamente in merito all'aspetto tecnico-musicale della controversia, ed ovviamente non riguardo il diritto, per il quale è preposto l'avvocato.
Si può richiedere al nostro perito un semplice parere, o una periza giurata.
  • Il parere da esperto: il cliente/fruitore fornisce tutto il materiale necessario per una attenta analisi del caso; oppure prenota una visita in loco del perito (ad es. per audizione di artista sul posto di lavoro). Il parere verrà espresso anche in forma scritta, se richiesto.
    Le competenze variano a seconda della complessità del caso, delle eventuali trasferte, rimborso spese sostenute, ecc..., e verranno concordate dietro richiesta del cliente. Il perito rilascerà ricevuta per quietanza, o fattura se in possesso di partita Iva.
  • La perizia giurata: riveste un significato diverso, in quanto il perito si assume tutte le responsabilità legali delle proprie affermazioni. Identiche modalità di inizio attività peritali. La perizia prevede la forma scritta.
    Le competenze variano a seconda della complessità del caso, delle eventuali trasferte, rimborso spese sostenute, ecc..., e verranno concordate dietro richiesta del cliente.